Ottima notizia per le strutture alberghiere: l’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione del 15 Settembre 2017 n. 118/E, ha chiarito che le strutture ricettive possono beneficiare contemporaneamente del Bonus Hotel (credito di imposta per i lavori di riqualificazione) e del Super Ammortamento (maggiorazione del 40% del costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi) anche quando le spese riguardano gli stessi investimenti agevolabili.
In accordo con la risoluzione n. 118/E/2017, la non cumulabilità, introdotta dal decreto attuativo 7 maggio 2015, vale solo per le “misure agevolative già in vigore al momento dell’emanazione del decreto” e aventi il “medesimo ambito soggettivo, oggettivo e temporale di applicazione del credito d’imposta» per gli alberghi, nonché le «stesse finalità di quest’ultimo”. Il Bonus Hotel è quindi incumulabile con la detrazione Irpef e Ires del 65% sul risparmio energetico qualificato, istituita con la legge 296/2006.
Rientrano nell’agevolazione le strutture alberghiere esistenti al 1° gennaio 2012, composte da almeno 7 camere.