Il termine “No Show” potrebbe essere nuovo per alcuni, ma è una dicitura comune per quelli del settore. Per “no show” si intende il mancato arrivo del cliente. Si verifica quando il cliente che ha effettuato una prenotazione presso un hotel non la onora (cioè non si presenta in hotel senza aver prima cancellato la prenotazione). Ma esiste una normativa che tutela gli albergatori?
Quando si effettua una prenotazione telefonica per prendere una camera in un hotel, l’albergatore ferma la camera e si impegna a tenerla prenotata per un certo periodo scelto dal cliente. Ci sono casi in cui il cliente non si presenta senza annullare la prenotazione. In questa situazione l’albergatore si trova ad avere una camera vuota.
Bisogna precisare che in Italia il contratto di un albergo non è regolato dalla legge, che si limita a disciplinare le responsabilità dell’albergatore. Per il resto valgono le norme generali sulle obbligazioni e sui contratti. I principi e le regole relative al contratto di un albergo si applicano a tutte le strutture ricettive, indipendentemente dalla terminologia usata per i vari tipi di struttura (hotel, villaggio turistico, motel, campeggio, rifugio alpino, affittacamere, bed & breakfast, beauty farm, ecc.).
Nella pratica il no-show viene regolato dal codice di comportamento. Solitamente la garanzia per un albergatore è da crearsi al momento della prenotazione. Infatti, nel caso abbia garantito con i dati della carta di credito, verrà addebitato l’importo della prima notte. In caso di mancata presentazione, l’hotel avrà la facoltà di riservare ad altri ospiti la camera prenotata, a partire dal giorno seguente.
Notare che un eventuale acconto anticipato non viene versato a garanzia dell’adempimento ma come anticipazione di parte del corrispettivo dovuto, pertanto l’eventuale inadempimento del cliente non legittima l’albergatore a trattenere l’acconto a meno che non provi in concreto di aver subito un danno a causa dell’inadempimento. Il cliente pertanto, in caso di annullamento della prenotazione o di mancato arrivo, può esigere la restituzione dell’acconto versato.