Secondo la legge un albergatore deve comunicare alla “Provincia” tutto il tariffario inerente alla propria attività . La comunicazione deve avvenire in tempo utile e deve fornire tutti i dettagli.
I gestori delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere devono obbligatoriamente comunicare alla Provincia entro il 15 ottobre di ogni anno con validità 15 gennaio dell’anno successivo, la denuncia dei prezzi (anche se non si modificano le tariffe) e delle attrezzature, comunicando i soli prezzi massimi dei servizi offerti, le caratteristiche delle strutture e i periodi di apertura.
La mancata o incompleta comunicazione dei prezzi entro i termini previsti, comporta l’impossibilità di applicare prezzi superiori a quelli indicati nella denuncia dell’anno precedente oltre all’applicazione di una sanzione amministrativa.
Facoltativamente è consentita un’ulteriore comunicazione entro il 15 marzo dell’anno successivo per la variazione di prezzi in aumento che si intendono applicare dal 15 giugno dello stesso anno.