La concessione edilizia è un provvedimento amministrativo rilasciato dall’autorità comunale. Dal 2003 prende il nome di “permesso di costruire” ad eccezione della Valle d’Aosta che ha conservato la dicitura originale.
Il permesso di costruire è un provvedimento a titolo oneroso e può richiederla il proprietario del terreno o dell’entità immobiliare che deve presentare una domanda corredata della necessaria documentazione relativa al sito. In linea generale le nuove costruzioni e gli interventi di ristrutturazione edilizia o urbanistica di un certo rilievo sono quasi sempre soggetti al rilascio del permesso di costruire. Alla richiesta di permesso di costruire deve essere allegato un progetto che descriva dettagliatamente le opere che si intende eseguire e ne attesti la conformità urbanistico/edilizia.
Le domande di concessione relative ad attività produttive, in questo caso un albergo, devono essere preventivamente sottoposte dall’interessato all’A.S.L. competente per territorio, per la verifica di compatibilità e tutela dell’ambiente dal punto di vista igienico sanitario. Il responso del sindaco viene notificata al richiedente non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda. Scaduto tale termine senza che il sindaco si sia pronunciato, può essere presentato ricorso al Presidente della Giunta Regionale che invita il sindaco a provvedere entro 15 giorni.
Il rilascio del permesso di costruire comporta un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonchè al costo di costruzione. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune all’atto del rilascio del permesso di costruire.