Quali responsabilità di un albergatore in caso di furto in un hotel? Le normative del codice civile si limita a regolare l’ipotesi di responsabilità dell’albergatore per gli oggetti del cliente. A questo proposito si distinguono due tipi di responsabilità dell’albergatore: per le cose portate in albergo ma non consegnate e per quelle consegnategli in custodia.
Cose portate in albergo. Contrariamente a quanto denunciato da cartelli e insegne, dove si legge che l’albergatore declina ogni responsabilità per furti o perdite dei beni di proprietà dell’ospite, il Codice Civile (Art. 1783/1786) ritiene invece responsabile l’albergatore per ogni deterioramento, distruzione o sottrazione di quanto da voi portato in hotel (inclusi auto e bagagli) e da voi non consegnato in custodia. Tuttavia il cliente in questo caso ha una parte di responsabilità del valore dell’oggetto eventualmente rubato o deteriorato. La responsabilità dell’albergatore risulta limitata; nel senso che quest’ultimo è tenuto a risarcire il danno in quanto deteriorato o sottratto fino a 100 volte la tariffa giornaliera della camera dell’albergo.
Consideriamo,ora, le cose date in custodia all’albergatore (art. 1784 c.c.). In questo caso la responsabilità dell’albergatore è illimitata oppure se ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l’obbligo di accettare. L’albergatore può rifiutarsi di accettare solo se si tratta di oggetti pericolosi o che abbiano un valore eccessivo o una natura ingombrante. L’albergatore può pretendere che gli oggetti gli siano affidati in un involucro chiuso o sigillato.
Posizione del cliente e dell’albergatore. In caso di danno o sottrazione il cliente deve denunciare in modo immediato il fatto per non perdere il diritto al risarcimento (art. 1785 ter c.c.). L’albergatore è invece tenuto a risarcire per intero il valore del bene, quando questo è stato è stato smarrito per una sua negligenza o ancora nel caso di furto del bene che si è rifiutato di proteggere.
Quando l’albergatore è esonerato dalla responsabilità?
- nel caso in cui il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate in albergo oppure di quelle consegnate all’albergatore è dovuta al cliente, alle persone che lo accompagnano, a quelle che sono al suo servizio o a quelle che gli fanno visita, a forza maggiore o alla natura della cosa;
- nel caso in cui il cliente, dopo aver verificato il deterioramento, la distruzione o la sottrazione della cosa, denunci l’avvenimento all’albergatore con un ritardo ingiustificato, purché il danno non sia stato causato per colpa dell’albergatore.